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Determinazione circa l'assistenza domestica del clero


La XLI Assemblea Generale (6-10 maggio 1996) ha approvato la determinazione di destinare «10 miliardi per avviare alcuni interventi a favore dell´assistenza domestica per il clero», rinviando alla XLII Assemblea Generale straordinaria (Collevalenza 11-14 novembre 1996) la precisazione di tali interventi da attuarsi, comunque, nel 1997 (cf Notiziario C.E.I., n. 3 del 23 maggio 1996, pp. 91-92).
L´Assemblea di Collevalenza ha determinato le linee essenziali circa i contributi finanziali della C. E. I. in favore dell´assistenza domestica del clero, demandando alla Presidenza le disposizioni in merito (cf Notiziario C.E.I., n. 9 del 20 novembre 1996, pp. 334-335).
La Presidenza della C.E.I., nella riunione del 18 giugno 1997, ha emanato disposizioni ad experimentum per il 1997 (cf Notiziario C.E.I., n. 6 del 20 luglio 1997, pp. 186-188).
La XLIV Assemblea Generale (18-22 maggio 1998) ha deliberato di superare la fase sperimentale per dare carattere permanente agli interventi in favore dell´assistenza domestica per il clero. Tale disposizione, tuttavia, non comporta lo stanziamento di nuovi fondi ma l´utilizzo delle somme già deliberate, e non impiegate, nel 1996 e nel 1997. L´Assemblea ha pure ribadito che l´intervento della C.E.I. ha carattere integrativo e parziale e ha invitato le Conferenze Episcopali Regionali a definire indirizzi comuni per ripartire l´onere complessivo dell´assistenza domestica sugli stessi sacerdoti, sui soggetti presso i quali essi svolgono il loro servizio e su tin fondo di solidarietà diocesana.
La seguente determinazione è stata approvata il 21 maggio 1998, con 173 voti favorevoli su 190 votanti.
 

La XLIV Assemblea
Generale della Conferenza Episcopale Italiana
 
- TENUTO CONTO di quanto già esposto in occasione dell´approvazione da parte della XLI e della XLIII Assemblea Generale delle determinazioni circa il concorso finanziario della C.E.I. per favorire l´assistenza domestica del clero (cf. rispettivamente, n. 1, lett. a e n. 1, lett. b);
- VISTA la determinazione approvata dalla XLII Assemblea Generale in merito alla natura e ai criteri dell´intervento promosso per l´anno 1997;
- UDITA la relazione del Presidente del Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici;
- VISTO l´art. 2, comma terzo, dello statuto dell´Istituto Centrale per il sostentamento del clero;
- VISTI i paragrafi 1 e 5 della Delibera C.E.I. n. 57;
 
approva la seguente
determinazione
 
1. La C.E.I. concorre a favorire l´assistenza domestica del clero attraverso interventi finanziari a sostegno degli oneri previdenziali gravanti sui sacerdoti secolari inseriti nel sistema di sostentamento o di previdenza integrativa e autonoma, che si avvalgono dell´assistenza fornita da una collaboratrice familiare e a sostegno degli oneri gravanti sulle case del clero per l´assistenza ai sacerdoti che vi dimorano.
L´intervento è estensibile in favore dei sacerdoti appartenenti a istituti religiosi e a società di vita apostolica, inseriti nel sistema di sostentamento del clero, che, eccezionalmente, non possono avvalersi dell´assistenza della propria comunità religiosa.
 
2. L´intervento, nel caso in cui è diretto a sostenere gli oneri previdenziali gravanti sui sacerdoti, risponde ai seguenti criteri:
a) l´onere previdenziale per il servizio prestato dalla collaboratrice domestica viene rimborsato al sacerdote interessato secondo un importo forfettario orario e per un massimo di 18 (diciotto) ore settimanali;
b) il versamento del contributo previdenziale avvenuto deve essere documentato, ai fini del rimborso, attraverso l´esibizione all’Istituto Centrale per il sostentamento del clero di regolare ricevuta rilasciata dall´ente esattore.
L´intervento, nel caso in cui è diretto a sostenere gli oneri per l´assistenza gravanti sulle case del clero, si attua assicurando alle medesime un contributo forfettario mensile per ciascun sacerdote secolare che vi dimora stabilmente.
 
3.Considerate la natura integrativa e la misura parziale dell´intervento finanziario della C.E.I., ciascuna Conferenza Episcopale Regionale è invitata a definire indirizzi comuni circa la distribuzione dell´onere complessivo dell´assistenza domestica sugli altri soggetti interessati, cioè sugli stessi sacerdoti, sugli enti ecclesiastici presso i quali i sacerdoti svolgono servizio e su un fondo di solidarietà diocesana.

4. Le disposizioni regolamentari necessarie per l´attuazione degli interventi previsti dalle presenti determinazioni sono adottate dalla Presidenza della C.E.I., inteso previamente il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

5. All´Istituto Centrale per il sostentamento del clero è affidato il compito di attuare operativamente le disposizioni di cui al n. 4. Lo stesso Istituto Centrale è impegnato a studiare ulteriori modalità di concorso agevolativo nel campo dell´assistenza domestica al clero nella linea di forme associative di volontariato a base diocesana, da sottoporre alla valutazione dei Vescovi nella sessione ordinaria dell´Assemblea Generale dell´anno 1999.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI