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Disposizioni in materia di formazione scolastica degli immigrati esteri (P.Scevi)


Fondazione Migrantes - Servizio Migranti 1/10


La scuola costituisce il luogo per eccellenza di formazione, confronto, interazione, scambio, trasmissione di modelli culturali. Essa gioca pertanto un ruolo strategico nell’integrazione degli immigrati, ponendo le basi di un’armonica convivenza e conferendo le abilità relazionali necessarie alla crescita e all’inserimento sociale.
L’aumento progressivo del numero di alunni e studenti stranieri è un chiaro indicatore di stabilizzazione dei movimenti migratori. Le presenze scolastiche di minori stranieri riflettono infatti gli effetti di tre distinte variabili tra loro interconnesse: la propensione alla costituzione o al ricongiungimento di nuclei familiari; la progressiva acquisizione di benessere socio-economico; l’anzianità di insediamento.
In un’ottica di pianificazione delle risorse e degli interventi, le politiche educative adottate fin dalla metà degli anni Ottanta, richiamando espressamente i diritti dell’uomo e del bambino, hanno teso al riconoscimento del valore delle culture originarie e a promuovere la cooperazione tra i popoli. La valorizzazione delle diversità attraverso pratiche di insegnamento interculturali vede protagonisti non solo gli immigrati ma anche gli italiani, coinvolti in un processo di scambio reciproco fondante per il bene comune.
In conformità a questi indirizzi, la normativa prevede tra i suoi punti qualificanti: l’obbligo scolastico per tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione rispetto alle norme sul soggiorno; la promozione di iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di iniziative interculturali comuni; l’effettività del diritto allo studio garantita anche mediante la realizzazione di corsi di lingua italiana; la parità di trattamento, in presenza dei requisiti richiesti, tra lo straniero e il cittadino italiano in materia di accesso all’istruzione universitaria.
L’istruzione degli stranieri e l’educazione interculturale
L’articolo 38 del Testo Unico sancisce la completa equiparazione di minori stranieri ed italiani in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Di più, è previsto l’assoggettamento dei minori stranieri all’obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno (art. 45, comma 1 d.P.R. n. 394/1999). In tal senso l’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2005 afferma che la fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti sul territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della Costituzione.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico e avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. Tale modalità di iscrizione non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il collegio dei docenti può comunque deliberare l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno (art. 45, comma 2 d.P.R. n.394/1999).
Al fine di favorire l’integrazione ed evitare la formazione di classi a predominante componente straniera, è previsto che la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, a cura del collegio dei docenti, sia effettuata in modo equo (art. 45, comma 3 d.P.R. n. 394/1999). è altresì affidato al collegio dei docenti il compito di attivare le modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie degli allievi stranieri, anche attraverso l’ausilio di mediatori culturali qualificati (art. 45, comma 5 d.P.R. n. 394/ 1999).
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’effettività del diritto allo studio anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana (art. 38, comma 2 T.U.). Sono previsti in tal senso specifici interventi definiti dal collegio dei docenti, individualizzati o per gruppi di alunni, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Al fine di promuovere il consolidamento della conoscenza della lingua italiana possono anche essere previsti corsi intensivi sulla base di specifici progetti nell’ambito delle attività create al fine dell’arricchimento dell’offerta formativa (art. 45, comma 4 d.P.R. n. 394/1999).
Se da un lato la normativa mira ad incentivare la conoscenza della lingua italiana, dall’altro sono previste azioni e iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. L’art. 38 del T.U. al comma 3, infatti, afferma con forza il principio dell’accoglienza, da parte della comunità scolastica, delle differenze linguistiche e culturali, come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza. Tali iniziative sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
Occorre peraltro sottolineare come la promozione di interventi e attività formative nel segno dell’integrazione linguistica e culturale non sia sancita dalla legge ad esclusivo beneficio dei minori alunni stranieri, ma sia espressamente prevista anche a favore degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti. In particolare l’art. 38 T.U. al comma 5, prevede, a cura delle istituzioni scolastiche (Consiglio di Circolo e di Istituto), nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali: l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; l’organizzazione di corsi di lingua italiana; la realizzazione di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; la realizzazione di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia (art. 38, comma 5 T.U. e 45, comma 7 d.P.R. n. 394/ 1999).
Le Regioni, anche attraverso altri Enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o gli istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine (art. 38, comma 6 T.U.).
L’accesso degli studenti stranieri ai corsi delle Università
In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio, il Testo Unico, all’art. 39, comma 1, afferma il principio della parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, pur con taluni limiti.
In particolare, è consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle Università, a parità di condizioni con gli studenti italiani: agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi. Per gli stranieri in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia l’accesso ai corsi universitari è limitato a coloro che sono regolarmente soggiornanti sul territorio da almeno un anno. La normativa peraltro riconosce la piena equiparazione ai fini dell’inserimento universitario riguardo agli stranieri ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
L’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero, è disciplinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Interno, che determina il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno da rilasciare, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, in armonia con gli orientamenti comunitari ed anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo (art. 39, comma 4 T.U.). Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, compresi quelli non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d’onore e i servizi abitativi. A tal fine sarà necessario attestare la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. è altresì previsto che unitamente alle condizioni economiche siano presi in considerazione anche criteri di valutazione nel merito dei richiedenti, tenuto anche conto del rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento degli studi.
Le Regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
Le Università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte alla promozione dell’accesso degli stranieri ai corsi universitari, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza (art. 39, comma 2 T.U.). La disposizione riconferma come principio cardine della normativa italiana in materia di istruzione e diritto allo studio la valorizzazione delle differenze e la promozione del dialogo interculturale.