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Istruttorie matrimoniali e disposizioni sull'autocertificazione


A seguito dellŽentrata in vigore nellŽordinamento giuridico italiano delle nuove disposizioni riguardanti lŽautocertificazione (DPR 20 ottobre 1998, n. 403) sono pervenute diverse richieste di chiarimenti circa le eventuali conseguenze delle stesse sulla disciplina ecclesiastica, in particolare per quanto attiene allŽistruttoria previa alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili.
Dopo attento esame della normativa civile e tenendo presente la vigente disciplina canonica universale e particolare, la Presidenza della C.E.I., udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale Permanente, precisa quanto segue per quanto concerne le istruttorie matrimoniali e le disposizioni sullŽautocertificazione.

1. - La normativa civile sullŽautocertificazione ha determinato due novità significative relativamente allŽistruttoria matrimoniale:
a) è stato abolito lŽobbligo per il cittadino di documentare i propri dati mediante apposita certificazione rilasciata dallŽautorità civile competente;
b) i nubendi con la richiesta di pubblicazioni civili redatta dal parroco non presenteranno più alcuna certificazione civile; lŽufficiale di stato civile acquisirà dŽufficio i dati necessari per verificare quelli forniti dagli interessati con lŽautocertificazione.

2. - La normativa canonica non è stata modificata dalle disposizioni civili in materia di autocertificazione: pertanto rimane immutato per i nubendi lŽobbligo di presentare al parroco che esegue lŽistruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato libero (quando è richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 6-9).

3. - Il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni nelle quali i nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati raccomandano sempre di più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato degli stessi, fin dallŽinizio dellŽistruttoria: si pensi, ad esempio, alle unioni civili tra cattolici o ai matrimoni "legittimi" tra persone non battezzate, ai quali sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare.
Il parroco che avvia lŽistruttoria matrimoniale richieda perciò ai nubendi la presentazione del certificato contestuale di cittadinanza - residenza - stato civile, in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare. Infatti, contrariamente a quanto è in facoltà dellŽufficiale di stato civile, il parroco non può richiedere dŽufficio allŽanagrafe comunale alcun dato concernente i nubendi, e non è in grado perciò di verificare la correttezza di quelli dichiaratigli dai contraenti.
Questo adempimento si giustifica nella linea di quanto disposto dal n. 6 del Decreto generale sul matrimonio canonico dato dalla C.E.I., il quale stabilisce che "i documenti da raccogliere e verificare" sono quelli canonici richiamati più sopra "e altri secondo i singoli casi": considerata la situazione sempre più complessa della società in cui viviamo non è eccessivo avviare abitualmente lŽistruttoria con una accurata verifica documentale delle identità e delle condizioni di stato personale.
Si tenga presente che il cittadino ha diritto di ottenere, a richiesta, il certificato contestuale e quindi è da contestare lŽeventuale rifiuto dellŽufficio dellŽanagrafe di rilasciarlo, richiamando lŽosservanza degli artt. 20, 33 e 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Inoltre, ai sensi dellŽAllegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dellŽart. 7, comma 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 il certificato contestuale deve essere rilasciato senza alcun onere di bollo (in carta semplice) e con il solo pagamento dei diritti di segreteria nellŽattuale misura di Ł. 500, ai sensi dellŽart. 191 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e dellŽart. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131).

4. - Se la certificazione rilasciata dal comune qualifica lo stato civile di uno o di entrambi i contraenti non con la dizione "celibe" o "nubile" ma con quella "libero/a di stato", che è attribuita a chi ha contratto un vincolo coniugale civilmente valido succes-sivamente sciolto con sentenza di divorzio, il parroco è tenuto a consultare lŽOrdinario diocesano prima di procedere ulteriormente. Se il matrimonio civile, infatti, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, avrebbe determinato un vincolo indissolubile che, nonostante il divorzio, preclude lŽammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dellŽimpedimento di legame (cf. can. 1085). In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e lŽesistenza in capo a uno o ad ambedue i nubendi di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cf. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 3).

5. - Quando si procede a norma dellŽart. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e cioè senza la previa richiesta di pubblicazioni al comune, il parroco è tenuto a richiedere comunque ai nubendi lŽesibizione di tutti i documenti civili necessari per accertare pre-viamente la possibilità della successiva trascrizione tardiva del matrimonio.

6. - Pur essendo consapevoli delle difficoltà che potrà suscitare lŽadempimento di queste disposizioni, si confida nellŽopera di persuasione che gli E.mi Confratelli eserciteranno nei confronti dei parroci, perché comprendano le motivazioni che le hanno ispirate e le trasmettano ai loro fedeli in modo che siano resi ancora più manifesti il carattere sacro del vincolo coniugale e il valore impegnativo dellŽitinerario di preparazione.
Si segnala, peraltro, che è in fase di avanzata elaborazione da parte del Governo un Regolamento per la semplificazione dellŽordinamento dello stato civile, nel quale è previsto il rilascio "quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge" degli estratti degli atti dello stato civile, senza più la necessità di una previa autorizzazione della Procura della Repubblica, come da vigente disciplina.
Ciò permetterà ai nubendi di fornire gli elementi utili per lŽistruttoria matrimoniale con certezza ancor più garantita.
Non appena il provvedimento in elaborazione prenderà forma definitiva e sarà entrato in vigore, ne sarà data sollecita comunicazione ai Vescovi diocesani.

Roma, 15 maggio 1999.

PRESIDENZA DELLA CEI