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Disciplina della cremazione


Osservatorio giuridico-legislativo - religione e culto


Da alcuni mesi la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha avviato l’esame di otto proposte di legge in materia di “Cremazione”. Il dibattito, iniziato lo scorso 15 febbraio, è proseguito presso il Comitato ristretto nominato dalla Commissione permanente al fine di elaborare un testo unificato. Nella seduta del 14 marzo u.s. è stato adottato, per il prosieguo della discussione, il progetto derivante dai lavori del Comitato ristretto recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
Prima di procedere ad una sintetica esposizione dei profili essenziali del testo unificato, sembra opportuno richiamare alcuni temi ricorrenti negli interventi parlamentari in sede di discussione generale. Innanzitutto, è stato delineato il quadro normativo di riferimento che, sulla base del decreto-legge n. 359/1987, convertito con modifiche dalla legge n. 440/1987, riconosce la pratica funeraria della cremazione quale servizio pubblico gratuito a carico del comune di ultima residenza in vita del defunto. Tale pratica viene disciplinata da quattro articoli (78-81) del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e dalla Circolare esplicativa n. 24/1993 che al punto 14 fornisce chiarimenti in materia di impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni, cinerario comune e nicchie cinerarie. Al riguardo, è stato posto l’accento sul fatto che la normativa vigente vieta la dispersione delle ceneri nell’ambiente, “frustrando non di rado la volontà testamentaria dei defunti”.
In secondo luogo, il dibattito parlamentare ha evidenziato come la diffusione della pratica della cremazione – secondo i dati in possesso della Commissione risulta che, a differenza di altri Paesi, in Italia solo il 2% dei defunti viene cremato - risponda ad un’esigenza sociale, connessa alle crescenti difficoltà di organizzazione dei cimiteri, ove si registrano problemi di congestione. “I comuni hanno molte difficoltà nel gestire la situazione, in quanto la complessa materia funerario-cimiteriale richiede ampie disponibilità finanziarie oltre ad appositi e consistenti spazi”.
Diversi interventi sono stati dedicati anche alla posizione della Chiesa Cattolica rispetto alla pratica della cremazione, affermandosi, tra l’altro, che sarebbe “venuta meno, sin dal 1963, ogni obiezione di carattere religioso”. Al riguardo, sembra opportuno ricordare che il Codice di diritto canonico del 1983, al canone 1176, § 3, dichiara: “La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina”.
Il dibattito sul punto ha fatto emergere differenti proposte circa la regolamentazione della materia in oggetto; mentre una parte dei componenti della Commissione ha sottolineato l’esigenza di assicurare la libertà di scelta di ciascun individuo in ordine alla propria morte e di consentire la parità di trattamento a tutte le opzioni religiose e culturali che non inducano problemi di carattere igienico-sanitario, altri hanno manifestato perplessità in ragione delle numerose implicazioni di carattere religioso e culturale legate alla pratica della cremazione, tra cui è stata indicata la “possibilità di disporre la cremazione in assenza di una precisa volontà testamentaria del defunto e sulla base della sola scelta dei parenti” e la “mancanza di qualsiasi regolamentazione sul luogo di dispersione delle ceneri”.

Sintesi del testo unificato
L’art. 1 concerne l’oggetto della proposta diretta a disciplinare la pratica funeraria della cremazione, con conservazione o dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari.
L’art. 2 modifica l’art. 411 del codice penale (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) prevedendo che non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo (artt. 74-78 del codice civile). La dispersione delle ceneri non autorizzata è punibile con la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni.
L’art. 3 è diretto a modificare il regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. n. 285/1990, attraverso l’approvazione, su proposta del Ministro della Sanità, di un nuovo regolamento basato sui seguenti principi:
- l’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, dall’autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso diverse modalità (disposizione testamentaria del defunto, che vale anche contro il parere dei familiari; iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute o ad altri enti morali che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, in mancanza della disposizione testamentaria; volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette);
- la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto o, in mancanza, dei suoi familiari, unicamente in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private, con il consenso dei proprietari. E’ comunque vietata nei centri abitati;
- la dispersione delle ceneri è eseguita dall’esecutore testamentario, dal rappresentante dell’associazione o dell’ente morale cui il defunto risultava iscritto o dal personale autorizzato dal Comune;
- le modalità di conservazione delle ceneri, fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
- il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme;
- l’Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei familiari o, in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e le salme tumulate da almeno venti anni;
- la predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e di un dignitoso commiato.
L’art. 4 prevede che le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali sono a carico del Comune di ultima residenza del defunto.
Spetta alle regioni (art. 5) elaborare piani di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni (almeno uno in ogni Comune con popolazione superiore a 100mila abitanti), che devono provvedere a fornire ai cittadini residenti le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento (art. 6).
Un decreto interministeriale dovrà definire le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione e agli impianti e ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione (art. 7).

(Testo unificato adottato dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati il 18/7/2000, derivante dall’esame di otto proposte di legge)